Delibera crediti obbligo formativo per il triennio 2020-2022

L'obbligo formativo per il triennio 2020 - 2022 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni, e ferma restando l'applicazione per il triennio 2020-2022 di quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019.
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CREDITI TRIENNIO FORMATIVO 2020-2022 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti"; VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010- Recepirnento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trenta e Balzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo Stato- Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 che disciplina il nuovo ordinamento della formazione continua nel settore salute e in particolare l'art. 8, Iett. e) che prevede che la Commissione nazionale per la formazione continua stabilisca il numero dei crediti formativi nel triennio;

VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua nel corso della riunione del 25 ottobre 2018 ed entrato in vigore a far data dal l 0 gennaio 2019;

VISTO il Decreto Ministeriale del 17 aprile 2019 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che, in conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 3 del giorno l l gennaio 2018 recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute", vi è stata l'iscrizione ad oggi di oltre 200.000 nuovi professionisti ai relativi Ordini professionali, e. quindi al portale del Co.Ge.A.P.S.;

CONSIDERATO che a seguito della citata legge vi è stato un rilevante aumento del numero dei professionisti sanitari iscritti all'anagrafe detenuta dal Co.Ge.A.P.S., con consequenziale sovraccarico delle richieste e allungamento delle tempistiche di aggiornamento delle posizioni anagrafiche dei crediti ECM tutt'ora in corso dei professionisti sanitari;

CONSIDERATO, inoltre, che tale difficoltà di aggiornamento determina notevoli conseguenze per i professionisti sanitari iscritti presso gli Ordini professionali per verificare le proprie posizioni e l'effettivo inserimento dei crediti relativi alle attività formative individuali svolte;

CONSIDERATO che, tenuto conto di tale situazione, il Co.Ge.A.P.S., con nota prot. 32-C/19 del 4 luglio 2019, in riferimento a quanto evidenziato, ha chiesto un addendum alla convenzione tra AGENAS e Co.Ge.A.P.S., che il richiamato addendum è stato sottoscritto in data 17 settembre 2019 e che sono ancora in corso le procedure volte alla costituzione di un team operativo specializzato in favore dei professionisti sanitari;

VISTA la nota del Presidente del Co.Ge.A.P.S. del 13 dicembre 2019 prot. 60-C/ 19 con la quale sì rappresenta che: il trend incrementate di richiesta di assistenza da parte dei professionisti, !ungi dall'arrestarsi o dall'invertirsi, tenderà ad incrementarsi nei prossimi mesi in ragiòne della aumentata attenzione e sensibilità dei professionisti e della società al tema dell'aggiornamento e, soprattutto, nella previsione della ormai imminente conclusione del triennio formativo e della legge 3/2018, che ha comportato la iscrizione all'Ordine di un gran numero di professionisti prima non iscritti (ad oggi oltre 200.000); • con l'atto sottoscritto i l 17 settembre 2019 sono state assegnate al Consorzio risorse economiche per 430.000 euro, da destinare all'assunzione di personale per la gestione delle richieste pendenti dei professionisti (tino a scadenza naturale della Convenzione già in esseret fissata al l 0 novembre 2020) e risorse non economiche (quantiticabili comunque in circa 70.000 euro) rappresentate dall'utilizzo (presso la sede dell'Agenas di via Puglie, 23) di un locale dotato di n. 8 (otto) postazioni di lavoro con il relativo arredo, anche informatico; si è conseguentemente provveduto ad emettere i bandi di selezione del personale da assumere e, al momento, le procedure di selezione sono quasi concluse ed il personale è in procinto di essere assunto; • è necessario comunque agire anche sul versante della semplificazione delle procedure attualmente previste dalle norme ECM, in modo da ridurre sensibilmente l'accesso al sistema operatorewdipendente da parte dei professionisti posto che, diversamente, sarebbe necessario un numero tale di operatori di back offtce da risultare probabilmente insostenibile; · • la scadenza formale del triennio formativo al 31 dicembre 2019 non potrà coincidere con la effettiva presenza in banca dati del Co.Ge.A.P.S. di tutti i dati effettivamente maturati dai professionisti poichè occorre concedere (come previsto dalle norme) 90 gg di tempo per la trasmissione degli eventi fatti a dicembre; occorre inoltre consentire la completa trasmissione e ricezione della Formazione F AD, dei crediti di tutte le Regioni e la completa registrazione sul portale del Co.Ge.A.P.S. di tutti i dati, inclusi la formazione individuale, gli esoneri e le esenzioni trasmesse dai professionisti (che come detto, assommano al momento a molte decine di migliaia di posizioni da gestire);

RITENUTO pertanto, in considerazione di quanto rappresentato dal Presidente del Co.GeAP.S., di dover consentire l'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 tino al31 dicembre 2020;

TENUTO CONTO altresi dell'esigenza manifestata dalla Commissione nazionale per la formazione continua, in occasione della riunione del 13 novembre 2019, di un processo di riforma del sistema, finalizzato ad elevare la qualità degli eventi formativi per migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche, manageriali degli operatori sanitari, con l'obiettivo di assicurare efficacia, approptiatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale;

DELIBERA

L'obbligo formativo per il triennio 2020w2022 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni, e ferma restando l'applicazione per il triennio 2020-2022 di quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019.

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